La struttura di gestione e di governo adottata da Agroalimentare Asso.La.c. Società Cooperativa Agricola segue le indicazioni fissate dallo Statuto Sociale, che all’art. 24 prevede un Consiglio di Amministrazione composto attualmente da 15 membri (numero fissato dall’Assemblea Generale) con maggioranza degli amministratori scelti tra i soci cooperatori, persone giuridiche, soci coltivatori diretti e imprenditori a titolo professionale, in proporzione all’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività mutualistica svolta dalla Società. Gli amministratori non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute e documentate, come previsto all’art. 33 dello Statuto sociale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La durata della carica è triennale, e scade con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del mandato.

Consiglio di Amministrazione

Composizione e Competenze 

CaricaNomeProvincia
PresidenteCamillo NolaCosenza
Vice PresidenteFranco AcetoCosenza
Membro comitato esecutivoMassimo GrecoCosenza
Membro comitato esecutivoEttore LirangiCosenza
Membro comitato esecutivoAlberto StattiCatanzaro
ConsigliereFrancesco Giuseppe ArgentoCosenza
ConsigliereSalvatore CostabileCosenza
ConsigliereAntonio FaillaceCosenza
ConsigliereAntonino Dionisio Mattia FonsiCosenza
ConsigliereMichele GarrafaCosenza
ConsigliereMassimo MazzaCosenza
ConsigliereDomenico Leone MilioneCosenza
ConsigliereGennaro PanzittaVibo Valentia
ConsiglierePasquale PuglieseVibo Valentia
ConsigliereIvo ScrivanoCosenza

L’art. 2519 c.c., prevede che il criterio di applicazione delle norme che regolano la società per azioni sia funzionale alla compatibilità con la struttura della società cooperativa, con la funzione della causa mutualistica e con gli istituti tipici della cooperazione.

Dal punto di vista organizzativo, il modello di riferimento della società agricola Cooperativa Agroalimentare Asso.La.c. è costituito dalla società per azioni.

Per la normativa antiriciclaggio, ai sensi del Dl del 04/10/2019, il soggetto Titolare Effettivo è stato individuato nel Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, assumendo così la funzione di Datore di Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2024.

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale, Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altro consigliere, e/o ad un comitato esecutivo composto da tre (3) a cinque (5) membri determinando i limiti della delega; in ogni caso non possono essere oggetto di delega, oltre le materie previste dall’art. 2381 c.c., anche i poteri di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci e le materie che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio nella sede della società o anche in altro luogo della regione Calabria, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due terzi (2⁄3) degli amministratori. Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede e dirige le adunanze del consiglio.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed è tenuto al rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all’art. 2512 c.c. in materia di mutualità prevalente. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare tutti i più ampi poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Comitato Esecutivo

Le attività dei consiglieri delegati e/o del comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, sono regolate dall’art. 2381 c.c.

In particolare, i membri del comitato esecutivo decidono su tutte le materie rientranti nei poteri del Consiglio di Amministrazione e delegabili ai sensi dell’art. 33 dello Statuto sociale escluso i poteri di gestione del personale e dell’organizzazione del lavoro, i poteri di ordinaria amministrazione relativi alle operazioni di credito con gli Istituti, le materie di sanità animale afferenti ai soci, di Organizzazione Produttori, di relazioni e rapporti con l’Associazione Regionale Allevatori, oggetto di specifiche deleghe conferite a singoli consiglieri di amministrazione.

Comitato Tecnico

Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione e le mansioni; possono essere invitati alle riunioni anche dei soggetti estranei aventi specifiche competenze, in funzione degli argomenti da affrontare.

Il comitato è formato dai membri del comitato esecutivo e dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali espressione della compagine sociale, e cioè Coldiretti, Confagricoltura e CIA.

L’attuale Comitato Tecnico è l’organo nell’ambito del quale si esprime un costante confronto con le Organizzazioni Professionali regionali, facendo sistema e coesione soprattutto nel dibattito con le istituzioni regionali, che devono essere supportate nelle decisioni sulle scelte più importanti al fine di assicurare maggiori prospettive al comparto della zootecnia da latte, considerato il peso della Cooperativa in relazione alle consegne di latte vaccino sul totale regionale e meridionale ed il ruolo economico e sociale espresso nei territori.

Assemblea dei Soci

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è composta dalla generalità dei soci in regola con gli obblighi assunti nei confronti della cooperativa.

Requisiti dei soci

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale, possono essere soci tutti i produttori agricoli ai sensi dell’art.2135 c.c., in qualunque forma costituiti, che esercitino attività di produzione del latte e dimostrino di possedere il fascicolo aziendale di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all’art. 13 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti dei Soci per le deliberazioni assembleari

Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci cooperatori e Libro soci sovventori da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea, previa delega per iscritto, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo, che collaborano all’impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato formalmente. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

È sospeso il diritto di voto al socio che, senza giustificato motivo, non conferisce il latte alla Cooperativa. In ogni caso è vigente la non determinazione delle decisioni della Cooperativa da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto in Assemblea.